Ecobonus 2022

Nell’ultima Legge di Bilancio il governo Draghi ha introdotto importanti novità sul fronte dei bonus casa. In una circolare, la n. 9/E del 1 aprile 2022, l’Agenzia delle entrate ha fornito una guida alle modifiche più rilevanti per i contribuenti. Come sappiamo, i contribuenti che eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute per i lavori dall’Irpef o dall’Ires (i titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale).

Vengono prorogate dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2024 le detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, e anche le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.


A chi spetta l’Ecobonus

Ma chi ne ha diritto? L’agevolazione, che va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, è rivolta a:

  • tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto di intervento
  • i titolari di un diritto reale sull’immobile
  • i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali
  • gli inquilini
  • i comodatari
  • familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e conviventi more uxorio.


Quando spetta la detrazione del 75 per cento

Spetta la detrazione del 75% per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

Le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.


Quando spetta la detrazione del 70 per cento

Spetta la detrazione del 70% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.


Quando spetta la detrazione del 65 per cento

Spetta la detrazione del 65% per:

  • spese sostenute per la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
  • realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi
  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
  • spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari, acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
  • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di efficienza almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione Ue, o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione


Quando spetta la detrazione del 50 per cento

Spetta la detrazione del 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
  • acquisto e posa in opera di schermature solari
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento Ue. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A
  • interventi di efficienza energetica relativi all’acquisto e alla posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.


IMEA srl relativamente a questo aspetto, in ottica di soddisfazione del cliente, esegue GRATUITAMENTE l’invio della pratica all’ENEA per l’accesso alle detrazioni fiscali.

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